Diritti e doveri di una badante

Il lavoro domestico in Italia

La vigente legislazione sull’immigrazione prevede che la lavoratrice o il lavoratore straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia deve ricevere lo stesso trattamento retributivo,contributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale previsto per i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
Il lavoro domestico in Italia è regolato da un Contratto nazionale di lavoro domestico che viene applicato in tutta Italia. Questo Contratto precisa i diritti ed i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore.
Le regole del Contratto nazionale di lavoro valgono anche per i lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno per lavoro. LE PRINCIPALI NORME DEL

Contratto di lavoro domestico

L’assunzione (art.6)

L’assunzione deve essere fatta per iscritto con un contratto firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Il lavoratore deve avere una copia del contratto. Su questo contratto devono essere indicati: data di inizio del rapporto di lavoro, categoria, se convivente (trattasi del lavoratore domestico che vive, usufruendo di alloggio e vitto, nell’abitazione del datore di lavoro) o meno, l’orario di lavoro, la retribuzione e altri aspetti del rapporto di lavoro.

Le categorie dei lavoratori (art.10)

I lavoratori sono divisi in 4 categorie:

  • prima super, per i lavoratori che sono in possessodi un diploma professionale riconosciutodallo Stato italiano.
  • prima, per i lavoratori con alta professionalità(infermiere diplomato, maggiordomo, chef,addetto alla compagnia, ecc.).
  • seconda, per i lavoratori che si occupanodella vita familiare (camerieri, autisti, babysitter, ecc.).
  • terza, per i lavoratori che fanno lavori di faticao manuali (pulizie, lavanderia, giardino).
  • Attenzione: dalla terza categoria, dopo 14mesi di lavoro, questi lavoratori passano alla seconda categoria. (art.12)

Periodo di prova (art.15)

Periodo durante il quale i lavoratori prendono conoscenza dei propri compiti valutando le proprie necessità in rapporto a quelle del datore di lavoro:
I° super 30 giorni di lavoro effettivo
I° 30 giorni di lavoro effettivo
II° 8 giorni di lavoro effettivo
III° 8 giorni di lavoro effettivo
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie al lavoro prestato.

Riposo settimanale (art.16)

Il riposo settimanale è di 36 ore:

  • un giorno completo (24 ore) preferibilmente di domenica. Se si lavora in questo giorno si ha diritto ad una giornata di riposo nella giornata successiva e le ore lavorate sono pagate con la maggiorazione del 60%;
  • le altre 12 ore in un altro giorno da concordare. Se si lavorano vanno pagate con il 40% di
    maggiorazione.

Orario di lavoro (art.17)

Per i lavoratori conviventi l’orario settimanale dal 1 gennaio 2003 è di 54 ore, suddivise in massimo 10 ore al giorno. Per i lavoratori non conviventi l’orario settimanale massimo è di 45 ore, dal 1 gennaio 2004 sarà di 44 ore.

Lavoro straordinario (art.18)

Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 25% se svolto dalle ore 6.00 alle ore 22.00; del 50% se svolto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (notturno). La maggiorazione è del 60% se svolto di domenica o in una festività indicata all’art.19.

Festività (art.19)

Sono festività: 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In queste giornate è diritto del lavoratore riposare. Se lavora deve essere pagato con il 60% in più. Ed ha diritto al recupero della giornata di riposo. Se la festività cade di domenica il lavoratore ha diritto ad essere pagato una giornata in più o ad avere un’altra giornata di riposo.

Ferie (art.20)

Il lavoratore, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni di lavoro (in pratica un mese intero) pagati.

La maternità (art.25)

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

La malattia (art. 27) ed infortunio (art.28)

Il lavoratore che si ammala o che subisce un infortunio sul lavoro ha diritto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo di tempo (questo periodo dipende dalla anzianità di servizio) e al pagamento di una indennità.

In caso di malattia è obbligatorio informare tempe stivamente il datore di lavoro e spedire a mezzo raccomandata una copia del certificato medico entro 3 giorni dall’evento al datore di lavoro.

La retribuzione (art.30)

Il datore di lavoro assieme alla retribuzione deve dare al lavoratore un foglio paga dove sono riportate le voci principali della mensilità pagata. Il foglio paga va firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro e ognuno deve averne una copia.

Scatti di anzianità (art.33)

Ogni 2 anni di lavoro, presso lo stesso datore di lavoro, spetta al lavoratore un aumento del 4%
sulla retribuzione minima contrattuale. Questo aumento non può essere assorbito da un eventuale superminimo.

La tredicesima (art.35)

Spetta ai lavoratori 1 mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Il licenziamento e le dimissioni (art. 36)

Il periodo di preavviso dipende dall’orario settimanale e dalla anzianità. Il periodo di preavviso si dimezza in caso di dimissioni del lavoratore.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro (art.37)

Il lavoratore per ogni mese di lavoro matura il diritto ad una somma che gli verrà pagata alla fine del rapporto di lavoro. È previsto, se richiesto, il pagamento di un anticipo sul TFR annuo fino al 70% del maturato.

Le tutele sociali dei lavoratori e i suoi doveri

In Italia, ci sono leggi che tutelano la lavoratrice e il lavoratore straniero e gli garantiscono diritti e doveri per migliorare la sua vita.
Ecco le principali:

L’assistenza sanitaria

  • In Italia tutte le persone, italiane e non, hanno diritto di essere curate, anche con il ricovero in ospedale.
  • I lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro (anche in cerca di occupazione) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale insieme ai familiari a carico. I lavoratori e le loro famiglie in Italia hanno diritto al medico di famiglia e a tutti i servizi sanitari alle stesse condizioni (gratuità o a pagamento) dei cittadini italiani.
  • Per poter avere le stesse prestazioni sanitarie è necessario ottenere il libretto sanitario ottenibile rivolgendosi presso gli uffici della Azienda Sanitaria Locale con i documenti personali: passaporto, permesso di soggiorno (oppure, in caso di lavoratori in attesa di regolarizzazione, con copia della domanda di regolarizzazione e della ricevuta postale).
  • I lavoratori dipendenti che si ammalano devono mandare il certificato medico al datore di lavoro e possono essere soggetti a controllo.

La maternità

La lavoratrice immigrata ha gli stessi diritti della lavoratrice italiana in caso di maternità: cure
mediche specialistiche, obbligo di non lavorare due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. In tutto questo periodo non può essere licenziata. Se la lavoratrice possiede la carta di soggiorno, ha una tutela previdenziale bassa e redditi limitati
può chiedere un assegno di maternità (di natura assistenziale) all’Inps.
Se la lavoratrice possiede la carta di soggiorno, e non ha una tutela previdenziale può chiedere un assegno di maternità concesso da tutti i Comuni d’Italia. I due assegni non sono cumulabili.

I contributi previdenziali

Al momento dell’assunzione i datori di lavoro devono chiedere all’Inps (Istituto della previdenza sociale) l’iscrizione del lavoratore per il versamento dei contributi e all’Inail per gli infortuni sul lavoro. Per i lavoratori in fase di regolarizzazione la denuncia può essere effettuata in occasione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso la Prefettura (Ufficio territoriale di governo).

Del versamento trimestrale dei contributi previdenziali è responsabile il datore di lavoro, il quale può rivalersi con il lavoratore per la quota a suo carico, con il pagamento della retribuzione mensile o al massimo allo scadere di ogni trimestre.

Con il pagamento dei contributi, i lavoratori hanno diritto ad una serie di prestazioni previdenziali e socio-assistenziali (pensioni, assegni familiari, indennità di maternità e disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assistenza sanitaria).

Per avere diritto a tali prestazioni occorre versare i contributi per almeno 24 ore di lavoro nella settimana (anche con più datori di lavoro). La recente riforma della legge sull’immigrazione prevede che, in caso di rimpatrio definitivo, i lavoratori stranieri, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e avranno diritto, al compimento del 65° anno di età, alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, anche se hanno meno dei cinque anni di contributi richiesti dalla legge (art.1. comma 20, legge 8 agosto 1995 n.335 coordinato con art.18 legge 189/2002 Bossi-Fini).

La deroga relativa ai requisiti minimi contributivi non si applica, invece, ai lavoratori stranieri che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Anche in questo caso, comunque, la pensione di vecchiaia non potrà essere concessa prima dei 65 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Per quanto riguarda la pensione ai superstiti, non potrà essere concessa se il decesso avviene prima del compimento del 65° anno, in quanto la posizione contributiva è da ritenersi efficace solo al compimento di tale età. Se il decesso avviene dopo il compimento del 65° anno di età, ai superstiti spetta la pensione secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Le tasse

I lavoratori domestici stranieri pagano le tasse allo Stato italiano con le stesse regole dei cittadini italiani. Nell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti è necessario presentare la Dichiarazione dei Redditi (entro il 31 luglio presso uno sportello bancario o postale ovvero entro il 31 ottobre presso un Centro di Assistenza Fiscale),ed effettuare il versamento delle imposte dovute (entro il 20 giugno ovvero entro il 20 luglio, con l’applicazione degli interessi previsti per il tardivo versamento). La dichiarazione dei redditi costituisce requisito fondamentale per usufruire di una serie di diritti quali: rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta della carta di soggiorno, diritto al ricongiungimento familiare, alle prestazioni assistenziali, richiesta di cittadinanza italiana, ecc.

Il permesso di soggiorno e il lavoro la carta di soggiorno

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato dopo la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro e ha una durata massima di due anni nel caso di lavoro a tempo indeterminato e di un anno nel caso di lavoro a tempo determinato. Tale permesso deve essere rinnovato prima della scadenza presso la Questura. Per chi ha usufruito della regolarizzazione tale permesso scade dopo un anno dalla data di rilascio, con possibilità di rinnovo.

Per i lavoratori domestici stranieri la retribuzione minima mensile è stata fissata in 439 euro, anche nel caso di più datori di lavoro.

Da ricordare che i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto a rimanere in Italia per almeno sei mesi in cerca di occupazione; trascorso tale termine, se non hanno trovato un nuovo lavoro devono lasciare l’Italia.

Se i lavoratori hanno vissuto legalmente per almeno sei anni in Italia e possiedono i requisiti di reddito e alloggio richiesti, possono ottenere la carta di soggiorno che è a tempo indeterminato.

Colf e badanti hanno diritti, ma anche doveri: ecco un approfondimento su quest’ultimi, con l’elenco di tutti gli obblighi che le collaboratrici domestiche devono rispettare.

Assistenza NO-STOP

Il nostro centro di assistenza, formato da professionisti specializzati, è disponibile in qualsiasi momento dalle 8.30 alle 18.30 per le badanti e per le famiglie, le quali possono chiamare in qualsiasi momento per avere consigli e indicazioni atte a migliorare l’espletamento della mansione della badante e di conseguenza indirettamente sul badato.

Doveri di una badante

Il lavoro della badante è molto delicato: prendersi cura di una persona anziana, o non autosufficiente, comporta molte responsabilità. Perché se è vero che la badante ha dei diritti tutelati dalla legge allo stesso tempo ha dei doveri ai quali adempiere.

Costi

Forniamo soluzioni di badanti conviventi e non conviventi per soddisfare ogni esigenza e necessità.